L’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 1385, comma 2, c.c. ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del diritto del recedente a trattenere la caparra ricevuta o a conseguirne il doppio. L’obbligazione di corrispondere gli interessi sulla somma dovuta a tale titolo, trattandosi di debito di valuta, decorre pertanto dal momento in cui il creditore ne chiede il pagamento, costituendo in mora il debitore, e prescinde dalla data di versamento della caparra.
Il saggio di interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale si applica ai soli procedimenti iniziati, con riferimento al primo grado, a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della l. n. 162/2014; nel giudizio di rinvio relativo a una causa introdotta in epoca anteriore spettano quindi gli interessi legali ordinari dalla data della domanda.