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Corte d'appello di Campobasso, 15 Ottobre 2025, n. 319/2025

Società in nome collettivo occulta e ritrasferimento degli immobili acquistati dal socio mandatario

Corte d'appello di Campobasso, 15 Ottobre 2025, n. 319/2025
Società in nome collettivo occulta e ritrasferimento degli immobili acquistati dal socio mandatario

Quando un socio di una società in nome collettivo irregolare e occulta acquista in nome proprio, sia pure per conto della società, beni immobili destinati all’iniziativa sociale [area edificabile e fabbricato su di essa realizzato], si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza; in caso di inadempimento dell’obbligo di ritrasferimento previsto dall’art. 1706, comma 2, c.c. si osservano le norme sull’esecuzione dell’obbligo di contrarre, sicché il trasferimento della proprietà alla società o ai soci richiede la proposizione dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. e resta escluso un accertamento giudiziale diretto della proprietà.

La mancanza del consenso degli altri soci al mutamento soggettivo di un socio di società in nome collettivo irregolare e occulta [trasformazione della s.a.s. socia in s.r.l.] può giustificare tutt’al più l’esclusione del socio, da deliberarsi dagli altri soci, e la liquidazione della sua quota; essa resta estranea alle cause di scioglimento della società e da essa nessun obbligo discende di trasferire direttamente agli altri soci le quote di proprietà dei beni sociali.

In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale lascia ferma l’identità della società, che costituisce soggetto di diritto distinto dai soci e centro autonomo d’imputazione di situazioni giuridiche; le trasformazioni nel tempo della compagine e della ragione sociale di una società di persone che partecipa a un’altra società di persone lasciano pertanto immutata la sua posizione di socio.

È ammissibile la partecipazione di una società di capitali a una società di persone, con la sola conseguenza che la società di capitali assume responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. L’art. 2361, comma 2, c.c. disciplina l’obbligo di deliberazione assembleare della società di capitali partecipante, e ai fini della sua applicazione nel tempo rileva il momento della trasformazione della società partecipante in società di capitali, restando irrilevante l’epoca di costituzione della società di persone partecipata.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c. soltanto quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, perché la statuizione non è ricostruibile attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo; tale nullità va esclusa quando la motivazione riconosca la costituzione di una società in nome collettivo irregolare e il dispositivo rigetti le domande di accertamento della proprietà dei beni e di condanna alle restituzioni, in assenza di un interesse specifico dell’appellante alla declaratoria di esistenza della società.

Il versamento da parte del promissario acquirente di un rilevante anticipo sul prezzo [oltre 1,8 milioni di euro], impiegato dalla promittente venditrice nella realizzazione dell’immobile, è incompatibile con la simulazione assoluta del contratto preliminare; le successive modifiche del preliminare conseguenti alla vendita a terzi di parte dei beni promessi incidono sull’oggetto del contratto o integrano al più un inadempimento della promittente venditrice e restano inidonee a dimostrarne la simulazione.

La cancellazione dell’ipoteca richiede il consenso del creditore ai sensi dell’art. 2882 c.c.; in mancanza di una domanda proposta nel contraddittorio con il creditore beneficiario della garanzia, il giudice non può ordinare la cancellazione ai sensi dell’art. 2884 c.c. né condannare il datore di ipoteca a provvedervi.

Le domande restitutorie relative a canoni di contratti di locazione dedotti per la prima volta in appello comportano un ampliamento del thema decidendum precluso dall’art. 345 c.p.c. e non giustificano la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Il principio dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. si applica anche al giudizio di impugnazione; è pertanto inammissibile l’impugnazione, anche incidentale, proposta dalla parte vittoriosa per ottenere la modificazione della motivazione o il riesame di questioni, eccezioni o domande subordinate rimaste assorbite, che possono essere riproposte con la comparsa di costituzione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; il rigetto integrale dell’appello principale determina la sopravvenuta carenza di interesse all’esame delle domande così riproposte e dei motivi di appello incidentale [diretti ad accertare l’inesistenza della società].

L’atto di appello soddisfa i requisiti dell’art. 342 c.p.c. quando individua con chiarezza le parti della sentenza censurate, le ragioni di fatto e di diritto dell’erroneità della decisione e le modifiche richieste, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

Il rigetto sia delle domande principali sia della domanda riconvenzionale integra soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese di lite.

Data Sentenza: 15/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Grazia d'Errico
Relatore: Gianfranco Placentino
Registro: RG 163 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Luisa Della Volpe
Luisa Della Volpe

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova. Svolge la professione presso lo studio legale e tributario Pirola Pennuto Zei & Associati, nella sede di Milano.

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