In sede di verifica dei crediti, il ricorrente – a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo – non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall’opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.
Non è sufficiente, al fine di escludere l’inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti illeciti e dannosi, in quanto, all’atto dell’accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazione in atto e vi ponga, all’occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali (come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori.