Ai sensi dell’art. 1349, primo comma, c.c. (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall’art. 2437-ter c.c., alla perizia di stima redatta dall’esperto nominato dal tribunale in caso di liquidazione del socio receduto), il valore delle partecipazioni da liquidare può essere determinato dal giudice nel caso in cui la stima dell’esperto si riveli manifestamente iniqua o erronea.
Il requisito della manifesta erroneità è alternativo rispetto a quello della manifesta iniquità: si deve trattare di erroneità palese, consistente in una falsa conoscenza o utilizzazione degli elementi a disposizione dell’esperto che si traduca in un errore di calcolo o in una deduzione palesemente contraddittoria con le premesse della valutazione, riconoscibile ictu oculi alla luce delle comuni regole di tecnica ed esperienza; non è invece richiesto che l’errore si traduca anche in un’evidente sproporzione del valore.
Infatti, a differenza di quanto accade nel caso di perizia in materia contrattuale, ove l’arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell’equità mercantile, nel caso in cui la stima verta sul valore della partecipazione societaria del socio receduto, l’erroneità o meno della valutazione dell’esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell’accertamento del carattere manifesto o meno dell’errore che dovrà risultare evidente rispetto alla conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze.
La natura manifesta dell’errore sussiste dunque ogni qualvolta l’errore emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico scientifici rientranti nell’ambito di conoscenza specifico dell’esperto, mentre si prescinde dal requisito dell’ultra dimidium, che viene invece in rilievo nel caso di determinazione manifestamente iniqua o che potrebbe, al più, soccorrere ad adiuvandum l’interpretazione del concetto di manifesta erroneità, solo nel caso in cui la determinazione fosse rimessa alla pura equità e non necessitasse il rispetto di regole tecniche di settore.