Il diritto del socio non amministratore di S.r.l. di ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione amministrativa costituisce un diritto soggettivo pieno e immediatamente azionabile, che trova il proprio limite esclusivamente nell’abuso, ossia quando le richieste risultino manifestamente estranee all’interesse sociale o idonee a pregiudicare l’attività della società.
Nell’ambito del diritto di controllo ex art. 2476, co. 2, c.c., l’accesso alla casella di posta elettronica certificata della società rientra nel perimetro tutelato, in quanto naturalmente destinata a comunicazioni di rilievo amministrativo, contabile o legale. È invece esclusa, perché eccedente tale perimetro, la pretesa di consegna del backup integrale della posta elettronica ordinaria della società.
Il periculum in mora a fondamento della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., posta a presidio del diritto di controllo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c., sussiste quando l’assenza di informazioni complete e tempestive impedisca al socio di esercitare consapevolmente i propri diritti sociali e di valutare eventuali iniziative di tutela, specie in un contesto di conflittualità con l’amministratore e di tensione finanziaria della società, non potendo tale diritto attendere i tempi del giudizio di merito senza risultarne sostanzialmente svuotato. [nella specie, ricorso della socia accolto nonostante il rifiuto di sottoscrivere un accordo di riservatezza opposto dall’amministratore].