La legittimazione attiva dell’amministratore che impugna una deliberazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2388, comma 4, c.c. deve sussistere, oltre che al momento della proposizione della domanda, anche quando il giudice si pronuncia, in applicazione del principio generale di cui l’art. 2378, comma 2, c.c. è espressione. La cessazione dalla carica in corso di causa fa quindi venir meno il potere dell’attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali e, attraverso l’annullamento della deliberazione impugnata, di incidere sugli effetti che essa ha prodotto o è ancora in grado di produrre nella sfera della società.
In caso di cessazione dall’incarico per dimissioni viene meno anche l’interesse concreto e attuale dell’ex amministratore, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a ottenere una pronuncia sulla validità della deliberazione consiliare impugnata, poiché, dismettendo volontariamente i poteri inerenti alla funzione gestoria, egli si estranea dalle vicende della società e non conserva il potere-dovere di assicurare che l’azione sociale sia conforme alla legge e all’atto costitutivo, tanto nel proprio quanto nell’altrui interesse.