Nell’azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. per lo sviamento della clientela verso altra società da essi costituita e amministrata, occorre provare che la società avrebbe potuto, con la propria struttura organizzativa, occupare le quote di mercato coperte dall’altra società e svolgere un’attività ampliata conseguendo risultati utili significativi, e che l’avvio della nuova iniziativa sia stato causa del suo insuccesso o le abbia arrecato un sostanziale pregiudizio.
L’incapacità della società di conseguire utili già prima della costituzione dell’altra società è significativa, ai fini della valutazione prognostica degli sviluppi economici che sarebbero derivati dal mantenimento della clientela, perché indica la sua inidoneità a evolvere e a esprimere potenzialità di sviluppo anche a prescindere dalla nuova iniziativa; il fatturato realizzato dall’altra società con la clientela transitata è pertanto insufficiente a far prospettare una prosecuzione proficua dell’attività d’impresa o una sua plausibile espansione.
L’acquisizione della clientela di una società da parte di altra società costituita dai medesimi soci e amministratori costituisce concorrenza sleale solo se riconducibile ad attività illecita, e resta lecita quando sia frutto dell’operatività sul libero mercato e della scelta dei clienti di rivolgersi a un’impresa più strutturata, dotata di organizzazione più complessa, delle necessarie abilitazioni e di servizi più completi. La parziale identità dell’oggetto sociale e la ricorrenza delle medesime prestazioni nelle fatture sono insufficienti a dimostrare un rapporto di concorrenza tra imprese il cui profilo dimensionale, organizzativo e operativo sia del tutto diverso.
È generica la domanda del socio di risarcimento del danno da lesione del rapporto sociale fondata sull’asserito dirottamento verso altra iniziativa imprenditoriale delle opportunità economiche della società, quando non sia specificato quali possibilità sarebbero state sottratte alla società e avrebbero potuto determinarne lo sviluppo.