Ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina secondo gli ordinari criteri del codice di procedura civile; quando è convenuta una società con personalità giuridica, l’art. 19, comma 1, c.p.c. attribuisce la competenza, in via alternativa, al giudice del luogo della sede della società e al giudice del luogo in cui essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.
Ai fini dell’art. 19, comma 1, primo periodo, c.p.c. la sede della società è quella legale risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto e iscritta nel registro delle imprese, e può rilevare anche la sede effettiva, intesa come luogo in cui si svolge in concreto l’attività direttiva e amministrativa; la presunzione relativa di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile soltanto con prove univoche che collochino altrove il centro direttivo della società, ove operano i dirigenti, è tenuta la contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i soci.
Per l’individuazione della sede effettiva occorre l’accentramento di fatto in un determinato luogo dei poteri di direzione e di amministrazione della società; restano irrilevanti lo svolgimento in quel luogo dell’attività imprenditoriale, la presenza di beni aziendali, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, la ricezione o la consegna di merci e l’indicazione del luogo come centro di costo nelle buste paga. Va esclusa la natura di sede effettiva di un immobile [officina] indicato nelle visure camerali come unità locale e nella carta intestata come sede operativa, presso il quale non si è mai tenuta un’assemblea dei soci.
Il criterio dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 19, comma 1, secondo periodo, c.p.c.) è inapplicabile quando l’atto costitutivo consenta all’organo amministrativo di istituire unità operative senza stabile rappresentanza e il registro delle imprese sia privo dell’iscrizione del nome del rappresentante preposto alla sede secondaria.
La circostanza che il fatto illecito contestato all’amministratore in sede penale [condotte distrattive di merci] sia stato commesso presso un’unità locale della società è irrilevante ai fini della qualificazione di questa come sede secondaria o stabilimento.
Per le domande proposte nei confronti dell’amministratore persona fisica [responsabilità e revoca] opera il foro generale dell’art. 18 c.p.c., con competenza della sezione specializzata in materia di impresa nel cui ambito territoriale il convenuto ha la residenza o il domicilio.
Le controversie relative alla responsabilità dell’amministratore unico di s.r.l. appartengono alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003.