I consorzi per lo sviluppo industriale, in quanto enti pubblici economici, sono sottratti alla disciplina sulla forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione (artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923) e soggiacciono al principio generale di libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale; l’adesione di un consorzio a una federazione costituita come associazione non riconosciuta può pertanto essere provata con ogni mezzo [bonifici delle quote associative, partecipazione alle assemblee, richieste di assistenza rivolte alla federazione].
La disciplina sull’approvazione specifica delle clausole vessatorie riguarda i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da un contraente ed è estranea all’adesione a enti associativi, rispetto ai quali l’associato dispone del rimedio tipico del recesso nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto; la clausola statutaria di rinnovo automatico dell’adesione salvo disdetta deve ritenersi conosciuta dall’associato che abbia partecipato alle assemblee e pagato le quote annuali.
Le delibere che stabiliscono le quote annuali sono obbligatorie per gli associati, e l’associato che lamenti il mancato perseguimento o raggiungimento degli obiettivi statutari da parte dell’associazione può avvalersi dei rimedi previsti dallo statuto [impugnazione delle delibere di approvazione delle quote e del bilancio] o del recesso; al rapporto associativo è estranea l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., propria dei contratti a prestazioni corrispettive, e sono conseguentemente infondate le domande di ripetizione delle quote versate ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
Il commissariamento del consorzio, con nomina di un commissario privo di funzioni liquidatorie, e le modifiche della disciplina e dell’organizzazione interna del consorzio introdotte dalla legge regionale lasciano fermo il rapporto associativo con la federazione cui il consorzio aveva aderito, in mancanza di una norma o di un atto da cui desumerne la cessazione.
Le contestazioni sulla formazione della volontà consortile sono irrilevanti nei rapporti con i terzi quando sia pacifico il potere rappresentativo del presidente del consorzio e non sia dedotta la conoscibilità dei vizi da parte dei terzi.
Il disconoscimento di scritture private ai sensi dell’art. 214 c.p.c. deve essere specifico e determinato e, quando i documenti prodotti siano più d’uno, deve indicare a quali si riferisca; è generico il motivo d’appello che lamenti l’omessa pronuncia sul disconoscimento senza indicare i documenti disconosciuti e il momento processuale del disconoscimento. I verbali assembleari formati dalla controparte, che registrano la presenza della parte come associata, sono estranei al disconoscimento, perché la parte stessa non ne è autrice né sottoscrittrice.
Ai fini della competenza per territorio ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. rileva la prospettazione della domanda di pagamento di una somma determinata; la contestazione dell’esistenza del rapporto obbligatorio e della misura del credito attiene al merito.
È inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. il motivo d’appello che si limiti a negare l’esistenza delle diffide interruttive della prescrizione e la riferibilità dell’indirizzo PEC al destinatario, senza confrontarsi con i documenti sui quali il primo giudice ha fondato la decisione [stampa del sito della parte riportante l’indirizzo PEC].