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Tribunale di Genova, 14 Febbraio 2025, n. 432/2025

Competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa e sede effettiva della società

Tribunale di Genova, 14 Febbraio 2025, n. 432/2025
Competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa e sede effettiva della società

Ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina secondo gli ordinari criteri del codice di procedura civile; quando è convenuta una società con personalità giuridica, l’art. 19, comma 1, c.p.c. attribuisce la competenza, in via alternativa, al giudice del luogo della sede della società e al giudice del luogo in cui essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

Ai fini dell’art. 19, comma 1, primo periodo, c.p.c. la sede della società è quella legale risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto e iscritta nel registro delle imprese, e può rilevare anche la sede effettiva, intesa come luogo in cui si svolge in concreto l’attività direttiva e amministrativa; la presunzione relativa di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile soltanto con prove univoche che collochino altrove il centro direttivo della società, ove operano i dirigenti, è tenuta la contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i soci.

Per l’individuazione della sede effettiva occorre l’accentramento di fatto in un determinato luogo dei poteri di direzione e di amministrazione della società; restano irrilevanti lo svolgimento in quel luogo dell’attività imprenditoriale, la presenza di beni aziendali, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, la ricezione o la consegna di merci e l’indicazione del luogo come centro di costo nelle buste paga. Va esclusa la natura di sede effettiva di un immobile [officina] indicato nelle visure camerali come unità locale e nella carta intestata come sede operativa, presso il quale non si è mai tenuta un’assemblea dei soci.

Il criterio dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 19, comma 1, secondo periodo, c.p.c.) è inapplicabile quando l’atto costitutivo consenta all’organo amministrativo di istituire unità operative senza stabile rappresentanza e il registro delle imprese sia privo dell’iscrizione del nome del rappresentante preposto alla sede secondaria.

La circostanza che il fatto illecito contestato all’amministratore in sede penale [condotte distrattive di merci] sia stato commesso presso un’unità locale della società è irrilevante ai fini della qualificazione di questa come sede secondaria o stabilimento.

Per le domande proposte nei confronti dell’amministratore persona fisica [responsabilità e revoca] opera il foro generale dell’art. 18 c.p.c., con competenza della sezione specializzata in materia di impresa nel cui ambito territoriale il convenuto ha la residenza o il domicilio.

Le controversie relative alla responsabilità dell’amministratore unico di s.r.l. appartengono alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003.

Data Sentenza: 14/02/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Enrico Ravera
Registro: RG 5722 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Matteo Santellani
Matteo Santellani

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona, svolgo la mia attività professionale tra Verona e Milano presso lo studio associato Unistudio Legal&Tax. Mi occupo di diritto societario e commerciale, anche con riferimento alla consulenza day-by-day e alla contrattualistica commerciale (anche internazionale), operazioni straordinarie, M&A e private equity, nonchè diritto fallimentare e restructuring (ivi incluso il restructuring M&A).

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