Ai sensi del d.lgs. 22/1997 e del d.lgs. 152/2006, un prodotto è qualificato come imballaggio in ragione della sua funzione di contenimento, protezione e manipolazione delle merci, per consentirne la consegna e la presentazione dal produttore all’utilizzatore e dall’utilizzatore al consumatore, indipendentemente dalla fase di commercializzazione e dalla natura di materia prima, semilavorato o prodotto finito della merce imballata. La valutazione va compiuta ex ante, sulla base della funzione del bene al momento della produzione, perché la disciplina nazionale e comunitaria prevede il versamento del contributo ambientale al momento della prima cessione, secondo una procedura incompatibile con un accertamento ex post fondato sull’uso che del bene faccia in concreto il singolo utilizzatore.
Le pellicole di plastica utilizzate in genere per confezionare, proteggere e avvolgere altri beni costituiscono imballaggi, anche se suscettibili di altri usi, trattandosi di elementi accessori e non essenziali al prodotto, con funzione di contenimento, protezione e preservazione della merce ai fini della sua consegna; lo conferma la loro menzione tra gli esempi illustrativi di imballaggio, e la loro assenza tra quelli dei «non imballaggi», nell’allegato E alla parte quarta del d.lgs. 152/2006.
L’art. 237, comma 8, d.lgs. 152/2006, introdotto dal d.lgs. 116/2020, secondo cui il contributo ambientale versato a un sistema collettivo esclude l’assoggettamento del medesimo bene ad altro contributo ambientale, va letto in coerenza con l’art. 224, comma 9, del medesimo decreto e con il sistema del testo unico ambientale, e non consente al produttore di liberarsi versando il contributo al consorzio da lui scelto per mera convenienza economica, a prescindere dalla natura dei beni prodotti. La disposizione, dotata di efficacia retroattiva per prevenire ed eliminare il contenzioso, estende a tutti i sistemi di gestione dei rifiuti il principio di irripetibilità dei pagamenti già desumibile dall’art. 224 per i contributi CONAI e impedisce ai consorzi nazionali di pretendere il contributo dal produttore aderente a un sistema autonomo di gestione per i beni rientranti in tale sistema; essa lascia impregiudicata l’individuazione del consorzio competente in ragione della natura dei beni.
L’atto di appello soddisfa i requisiti dell’art. 342 c.p.c. quando consente di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali censurati e la soluzione che l’appellante intende sostituire a quella adottata dal primo giudice.