L’obbligo degli amministratori [di s.p.a.] di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2447 c.c. sorge dal momento in cui la riduzione del capitale al di sotto del limite legale è palese o comunque conoscibile, senza attendere l’approvazione del bilancio d’esercizio. [Qualora la perdita derivi dal definitivo mancato avveramento delle condizioni sospensive cui era subordinata una cessione di partecipazioni, il cui corrispettivo sia stato appostato in bilancio come plusvalenza,] la perdita è conoscibile da amministratori e sindaci dal momento in cui il mancato avveramento diviene certo, e da tale data decorre il danno risarcibile per l’aggravamento del deficit.
Su ciascun amministratore grava l’obbligo di intervenire nella gestione sociale per impedire il compimento di atti dannosi per la società o per attenuarne le conseguenze, derivanti anche dalla prosecuzione dell’attività in perdita. Amministratori e sindaci che si avvedano di una precedente gestione irregolare [, quale l’appostazione in bilancio di una plusvalenza mai maturata,] rispondono qualora non la denuncino e non facciano il possibile per eliminare o attenuare gli effetti dannosi degli atti gestori pregressi sul patrimonio sociale.
Risponde dell’aggravamento del danno anche l’amministratore rimasto in carica per un periodo breve, purché non irrisorio, durante il quale la perdita del capitale era conclamata e irreversibile, qualora non deduca di essersi attivato né alleghi impedimenti che gli abbiano precluso di farlo. Neppure lo esonera l’aver ricoperto la carica in modo meramente formale, disinteressandosi della sorte della società, o l’essersi limitato a rassegnare le dimissioni senza chiedere la convocazione dell’assemblea.
L’amministratore cessato dalla carica prima che la perdita del capitale sia divenuta conoscibile non risponde dei danni conseguenti all’indebita prosecuzione dell’attività d’impresa. L’esercizio di poteri gestori di fatto dopo la cessazione deve essere provato e non può desumersi da prelievi di fondi dalle casse sociali eseguiti quando egli era ancora amministratore in carica.
La dichiarazione sottoscritta con cui l’amministratore riconosce di aver prelevato somme dalle casse sociali vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. e inverte l’onere della prova; la circostanza che i prelievi non risultino dalla contabilità sociale esaminata dal consulente tecnico è insufficiente a vincere la presunzione. Il riconoscimento dei prelievi reso in favore di una società partecipata, con l’impegno di restituire a essa le somme, non comporta invece l’inversione dell’onere della prova a vantaggio della società partecipante.
L’inerzia dei sindaci che, pur avendo omesso di rilevare l’erronea appostazione in bilancio di una plusvalenza idonea a occultare la perdita del capitale, abbiano segnalato nelle verifiche periodiche la grave illiquidità della società e sollecitato l’organo amministrativo ad adottare le misure necessarie integra una condotta caratterizzata da colpa, seppure grave, priva dei caratteri del dolo, anche eventuale, rilevante ai fini dell’art. 1917 c.c.
Nell’assicurazione della responsabilità civile le parti possono derogare alla disciplina dell’art. 1917 c.c. limitando la garanzia alla sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. In presenza di una clausola siffatta, inequivoca ed espressamente approvata per iscritto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore [del sindaco] è limitato alla quota di responsabilità accertata nei rapporti interni tra i condebitori solidali e non si estende all’intera obbligazione dell’assicurato verso il danneggiato.
Chi agisce per il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, abbiano compiuto attività gestoria non meramente conservativa del patrimonio sociale ha l’onere di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento e il successivo compimento di atti gestori. Spetta agli amministratori convenuti, e ai sindaci, dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.
Il criterio di liquidazione del danno previsto dal terzo comma dell’art. 2486 c.c. si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. Quando il danno corrisponde all’ammontare dei debiti estranei all’attività di mera conservazione del patrimonio sociale, la sua ripartizione tra amministratori e sindaci in proporzione al periodo di effettiva permanenza in carica di ciascuno, in mancanza di elementi che consentano una più precisa attribuzione temporale dei debiti, riguarda soltanto l’imputazione del danno e non rende equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. la sua quantificazione.