In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa partecipe dell’ATI è obbligata in solido con la società consortile per l’adempimento delle obbligazioni da questa assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l’esecuzione dell’appalto, in applicazione dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006. Non rileva in senso contrario la circostanza che la società consortile sia dotata di personalità giuridica, mentre il raggruppamento temporaneo di imprese ne è privo.
Le parti contraenti con la stazione appaltante, o con il general contractor, si identificano con le imprese che hanno dato vita all’associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita da tali imprese è responsabile della mera esecuzione dei lavori, quale soggetto incaricato dalle imprese dell’ATI, mentre la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate: la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l’offerta dei concorrenti raggruppati determina pur sempre la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori. L’intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese appartenenti all’ATI di costituire società anche consortili per l’esecuzione dei lavori, è infatti quello di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese associate, allo scopo di evitare che la costituzione di una società a responsabilità limitata per l’esecuzione dei lavori valga a schermare tali forme di responsabilità, pregiudicando la specifica tutela offerta a favore sia dell’Amministrazione sia dei subappaltatori e dei fornitori.