Il convenuto che, a fronte della domanda di risoluzione per inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo [di cessione di quote di s.r.l.], eccepisca l’estinzione del debito per compensazione con un credito acquistato per cessione deve provare i presupposti della compensazione legale di cui all’art. 1243 c.c., e in particolare l’esistenza e la liquidità del controcredito; in difetto di tale prova permangono l’obbligazione e il relativo inadempimento.
La compensazione giudiziale presuppone un controcredito di facile e pronta liquidazione, requisito che difetta quando il credito opposto discenda da condotte illecite del creditore [prelievi abusivi dalle casse sociali] dedotte in modo complessivo e generico, senza indicazione della data e dell’importo delle singole operazioni.
L’integrale inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo [di cessione di quote] esclude che esso possa ritenersi di scarsa importanza ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte; spetta al debitore convenuto la prova dell’adempimento.