Le irregolarità gestorie [consistenti nell’illegittima detrazione dell’IVA sull’acquisto di un immobile sociale] superate dall’amministratore con l’accesso all’accertamento con adesione, che ottiene la massima riduzione delle sanzioni, sono prive della gravità e dell’attualità necessarie per la revoca cautelare ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. quando non pregiudicano la continuazione dell’attività d’impresa né arrecano un danno irreparabile all’interesse sociale; il danno per la società resta limitato alle sanzioni, perché l’imposta versata è la medesima che la società avrebbe dovuto corrispondere fin dall’origine.
La scelta gestionale [di assoggettare a IVA i canoni di locazione dell’immobile sociale] non è sindacabile in sede cautelare quando risulti prima facie adeguatamente giustificata sul piano economico-finanziario e rispettosa delle conseguenze previste dal contratto di locazione; l’esatta ricostruzione del suo impatto economico richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e va rimessa all’eventuale giudizio di merito.
Difetta il periculum richiesto per la revoca cautelare dell’amministratore quando le irregolarità contestate risalgono a fatti accertati da tempo, verosimilmente noti al socio ricorrente, che ha esercitato il diritto di accesso e di ispezione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. acquisendo la relativa documentazione.
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., chiesta dal socio in nome proprio ma per conto della società, presuppone la contestuale esistenza del fumus boni iuris, ossia la probabile esistenza del diritto della società alla revoca definitiva, riconducibile alla giusta causa di cui all’art. 2383, comma 3, c.c. e intesa come qualunque violazione dei doveri imposti all’amministratore dalla legge o dal contratto sociale, e del periculum, ossia il pericolo che, nel tempo necessario a ottenere la sentenza di merito, l’amministratore rimasto in carica arrechi ulteriori pregiudizi con nuove irregolarità o con il mancato ripristino della regolarità amministrativa violata.
Le gravi irregolarità che consentono al singolo socio di chiedere la revoca cautelare dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. sono le violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società, la cui attualità o permanenza determini il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l’interesse sociale.