La responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. è espressione della generale fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2392 c.c. e si caratterizza, prima ancora che per la condotta, per il contesto in cui si inserisce l’agire dell’amministratore, cioè lo scioglimento della società. L’azione presuppone quindi una causa di scioglimento, che deve essere provata da chi agisce, unitamente al compimento dei successivi atti di mala gestio; spetta agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché successivi alla causa di scioglimento, non comportano un nuovo rischio d’impresa idoneo a pregiudicare i diritti dei creditori e dei soci e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque necessari.
La mancata convocazione dell’assemblea e la mancata adozione di rimedi per risanare le perdite dell’impresa non costituiscono, di per sé, cause di scioglimento della società idonee a fondare l’azione ex art. 2486 c.c.
Quando non è dedotta né provata una causa di scioglimento, l’art. 2486 c.c. non è invocabile e viene meno anche la presunzione di danno di cui al terzo comma della norma; la pretesa [del curatore nei confronti dell’amministratore di s.r.l.] può essere riqualificata come azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c., esercitabile dalla curatela della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 255 CCII.
Gli atti d’indagine compiuti nei procedimenti penali e le determinazioni del pubblico ministero assunte in quella sede hanno, nel processo civile, valore di prove atipiche liberamente valutabili dal giudice.
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora si compone di un elemento oggettivo, relativo alla capienza patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, e di un elemento soggettivo, consistente in un comportamento del debitore che lasci fondatamente presumere un intento dilatorio o elusivo rispetto alla pretesa creditoria [quale il mancato deposito dei bilanci e la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela].