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Tribunale di Potenza, 16 Settembre 2024

Legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità del socio unico società in nome collettivo

Tribunale di Potenza, 16 Settembre 2024
Legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità del socio unico società in nome collettivo

Quando la partecipazione nella s.r.l. è detenuta da un’altra società [socio unico], la legittimazione a proporre la denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. spetta alla società socia. Le persone fisiche che ne sono amministratori o liquidatori possono agire soltanto in nome e per conto di questa, nel rispetto delle regole sul suo potere di rappresentanza, e il ricorso da esse proposto in proprio è inammissibile.

Nella società in nome collettivo, cui l’art. 2258 c.c. si applica per il richiamo dell’art. 2293 c.c., quando l’amministrazione [o la liquidazione] spetta congiuntamente a più soggetti il singolo può agire da solo in nome della società soltanto se vi sia urgenza di evitare un danno alla società. La deroga mira a evitare i pregiudizi derivanti dal ritardo necessario per acquisire il consenso degli altri e presuppone che non si sia manifestato alcun dissenso e che sia ancora possibile acquisire i consensi necessari; essa è pertanto inapplicabile quando sussista un grave disaccordo. L’urgenza è inoltre esclusa quando i fatti dedotti come pregiudizievoli siano risalenti nel tempo.

Il procedimento di denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione previsto dall’art. 2409 c.c. è esperibile anche nei confronti della società a responsabilità limitata, in forza dell’art. 2477 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

Data Sentenza: 16/09/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro: RVG 1330 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Silvia Ambrosio
Silvia Ambrosio

Avvocato | Studio legale Ambrosio

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