L’azione individuale di responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un danno direttamente cagionato al suo patrimonio da atti colposi o dolosi degli amministratori; il pregiudizio del creditore sociale [lavoratore dipendente] che lamenti l’impossibilità di soddisfare il proprio credito per l’incapienza del patrimonio sociale è un danno indiretto, inidoneo a integrare la fattispecie.
Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria) va accertata mediante insinuazione al passivo; le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della verificazione concorsuale soltanto quando sussista uno specifico interesse non altrimenti tutelabile [connesso alla definizione di rapporti contrattuali pendenti o, nei rapporti di lavoro, alla reintegrazione o all’attribuzione di una qualifica]. È pertanto, a rigore, inammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2395 c.c. contro amministratori e commissario liquidatore che miri all’accertamento del medesimo credito da far valere con l’insinuazione al passivo.
Gli amministratori sono privi dell’obbligo giuridico di sospendere i rapporti di lavoro in essere per il solo fatto della crisi della società, perché un simile obbligo, operante in ogni ipotesi di crisi aziendale, contrasterebbe anche con il favor per la continuità aziendale; la prosecuzione del rapporto [con il dipendente addetto alla contabilità] è compatibile con una gestione meramente conservativa.
Il commissario liquidatore che, accettata la carica e acquisita la documentazione sociale, intima il licenziamento non appena accertata l’esistenza del rapporto di lavoro esercita tempestivamente i poteri riconosciutigli dalla legge e non risponde del danno derivante dalla prosecuzione del rapporto nel periodo anteriore.