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Tribunale di Firenze, 25 Ottobre 2025, n. 3423/2025

Responsabilità del liquidatore per omesso fondo rischi a copertura delle spese del giudizio di appello

Tribunale di Firenze, 25 Ottobre 2025, n. 3423/2025
Responsabilità del liquidatore per omesso fondo rischi a copertura delle spese del giudizio di appello

Il liquidatore che redige il bilancio finale di liquidazione conoscendo la pendenza del giudizio d’appello promosso dalla società soccombente in primo grado è responsabile verso il creditore, in applicazione dei principi contabili di competenza e di prudenza, per l’omessa appostazione di un fondo rischi pari almeno alle spese del grado di appello alle quali la società poteva presumibilmente essere condannata in caso di rigetto dell’impugnazione.

Nel fondo per rischi ed oneri devono essere appostati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 3, c.c., gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data della sopravvenienza, come le spese legali dei contenziosi pendenti. I fondi rischi vanno iscritti a prescindere dalla successiva capacità della società di pagare, così come vanno rilevati i debiti già sorti anche se manca la liquidità per estinguerli, perché l’obbligo di predisporre il fondo è distinto dal pagamento del debito divenuto certo, che deve essere eseguito nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause di prelazione, considerando anche i creditori futuri.

L’omessa iscrizione del fondo rischi, pur costituendo un illecito, può non provocare un danno al creditore qualora la società non abbia le disponibilità liquide per soddisfarlo.

Tra gli obblighi del liquidatore rientra quello di riscuotere i crediti sociali esigibili, compresi quelli di natura tributaria, per reperire l’attivo utile al soddisfacimento dei creditori. Quando la liquidazione si chiude senza attivo e il creditore addebita al liquidatore la mancata riscossione dei crediti, spetta al liquidatore convenuto, in base al principio di prossimità della prova, dimostrare la concreta inesigibilità dei crediti e che, anche riscuotendoli, non avrebbe potuto soddisfare le pretese del creditore in base al riparto.

Dopo la cancellazione della società il socio risponde dei debiti sociali, ai sensi dell’art. 2495 c.c., nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; se la liquidazione si chiude senza alcuna distribuzione ai soci, la pretesa del creditore sociale nei confronti del socio è infondata.

La responsabilità solidale del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. richiede che il creditore alleghi e provi specifiche condotte di ingerenza del socio nella gestione, con le quali egli abbia intenzionalmente deciso o autorizzato gli atti dannosi; a tal fine non bastano la qualità di socio e il rapporto di parentela con il liquidatore.

Data Sentenza: 25/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 13207 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Gian Maria Celardi
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