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Tribunale di Milano, 16 Luglio 2025, n. 5924/2025

Azione del curatore contro l’amministratore di s.r.l.: clausola compromissoria per l’azione sociale, prescrizione e prova per i creditori

Tribunale di Milano, 16 Luglio 2025, n. 5924/2025
Azione del curatore contro l’amministratore di s.r.l.: clausola compromissoria per l’azione sociale, prescrizione e prova per i creditori

L’azione del curatore ex art. 146 l.fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale e di responsabilità verso i creditori, ma le due azioni mantengono i loro distinti presupposti e regimi, sicché, in definitiva, in quanto svolta a tutela del patrimonio sociale, l’azione di responsabilità esercitata dal curatore verso gli organi sociali, traendo origine dal contratto sociale, resta assoggettata alla clausola arbitrale ivi prevista, mentre la clausola statutaria non è opponibile quanto alla domanda di accertamento della responsabilità nei confronti dei creditori, soggetti terzi rispetto al contratto sociale.

Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali prevista dagli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, sussistendo all’uopo una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, e ricade sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

L’azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. spettante ai creditori della società ex artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. è di natura extracontrattuale e impone l’allegazione e la dimostrazione della condotta dell’amministratore inadempiente ai propri doveri, dell’elemento soggettivo, del danno risarcibile, che deve essere altresì quantificato avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, e del rapporto di causalità tra la condotta inadempiente e il danno di cui si pretende il risarcimento. [nella specie, dichiarata l’incompetenza sull’azione sociale in favore degli arbitri e respinta l’azione dei creditori per mancata prova dell’insorgenza della causa di scioglimento, con spese di CTU dimezzate e poste a carico dell’Erario per il patrocinio a spese dello Stato].

Data Sentenza: 16/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Guendalina A. V. Pascale
Registro: RG 38386 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Costanza Brighi
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