Il recesso del socio di s.r.l. ha natura tipica e può essere esercitato solo nelle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo, da interpretare restrittivamente. È invece meritevole di tutela il patto parasociale con cui tutti i soci regolino il recesso di alcuni di essi e la determinazione della quota da liquidare, in quanto volto a disciplinare il comportamento futuro nell’esercizio dei diritti sociali, purché sia apposto un termine.
Quando il patto subordini la propria attuazione alla celebrazione dell’assemblea entro un termine prefissato e questo sia spirato senza che l’assemblea si sia tenuta o che il socio ne abbia chiesto la convocazione, il patto non è più efficace e non può fondare la pretesa alla liquidazione della quota, tanto più se il socio abbia poi continuato a partecipare alla vita sociale e sottoscritto un aumento di capitale, manifestando una volontà incompatibile con il recesso [nella specie, patto del 2016 per l’uscita di un socio con assegnazione agevolata di beni, invocato solo nel 2019].