A seguito della riforma del diritto societario del 2003, che ha accentuato la “privatizzazione” dell’istituto dell’art. 2409 c.c., riducendo i profili pubblicistici e il potere di iniziativa del Pubblico Ministero per le società “chiuse”, deve affermarsi che la denuncia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. non è finalizzata alla tutela di interessi pubblicistici, sicché lo status di socio (implicante il potere di esercitare i relativi diritti) e la titolarità di una certa aliquota del capitale sociale non costituiscono presupposti processuali condizionanti solo la regolare instaurazione del procedimento, bensì condizioni dell’azione che, in quanto tali, devono permanere fino alla decisione del Giudice adito, non bastando la loro semplice sussistenza al momento della proposizione della domanda. La perdita di tale status o della quota minima durante il processo comporta dunque la sopravvenuta improcedibilità o, più propriamente, l’inammissibilità della domanda.