Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, la controversia con cui l’ex socio di una cooperativa edilizia chiede il rimborso delle somme versate per il completamento delle opere e residuate in cassa all’esito della gestione commissariale, come liquidate nel bilancio di chiusura di tale gestione, perché essa riguarda un’obbligazione assunta dalla cooperativa nell’ambito dell’estinzione del rapporto sociale e attiene quindi al rapporto associativo, ancorché cessato, restando estranea al rapporto di scambio relativo all’assegnazione dell’alloggio.
Il credito dell’ex socio [di cooperativa edilizia] riconosciuto in una transazione con il commissario governativo e iscritto nel bilancio di chiusura della gestione commissariale, approvato all’unanimità dall’assemblea e non impugnato, è liquido ed esigibile; da esso va detratta la quota dei debiti d’imposta che la medesima assemblea abbia ripartito tra coloro che erano soci alla data di chiusura della gestione, se a tale data il recesso del socio non era ancora divenuto efficace.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l’uno di carattere associativo e l’altro derivante dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri di realizzazione e l’assegnazione dell’alloggio; l’obbligo di contribuire ai costi di gestione dell’ente trova fonte nel rapporto associativo, sicché le relative controversie spettano alla sezione specializzata in materia di impresa.