La delibera con cui il consiglio di amministrazione di s.r.l. decide di stipulare un patto con il socio unico [per l’uso esclusivo di immobili sociali] non costituisce essa stessa un contratto tra la società e il socio, ancorché quest’ultimo, presente in consiglio quale amministratore, abbia votato favorevolmente, perché le figure e le funzioni di amministratore e di socio, benché cumulate nella medesima persona, non possono essere confuse e in sede consiliare egli riveste la sola veste di consigliere. Per la stessa ragione la delibera consiliare non può valere come espressione della volontà dei soci.
La delibera consiliare che decide di stipulare un contratto con il socio può assumere effetto vincolante per la società, come proposta con obbligazioni a carico del solo proponente ai sensi dell’art. 1333 c.c., soltanto se è comunicata al destinatario e ne è fornita la prova; in mancanza, essa è una mera dichiarazione di intenti, inidonea a far sorgere diritti in capo al socio.
Il socio non è legittimato a impugnare la decisione dell’organo amministrativo che revoca una precedente delibera consiliare dalla quale non era sorto alcun diritto in suo favore, perché la revoca non incide direttamente su un suo diritto.
Difetta l’interesse ad agire della società a far accertare la decadenza del socio dall’impugnazione della decisione dell’organo amministrativo che ha dichiarato nulla e revocato una precedente delibera, quando quest’ultima non abbia fatto sorgere alcun diritto in capo al socio e non abbia quindi comportato alcuna modifica dei diritti delle parti.
L’occupazione di un immobile sociale da parte del socio, protratta con l’accettazione della società, integra un comodato d’uso gratuito precario concluso per fatti concludenti, sicché, in assenza di determinazione del termine, la società comodante può chiedere la restituzione del bene in ogni momento e l’occupazione diviene senza titolo dal momento della richiesta.