Risponde a titolo di concorso nell’illecita diffusione di opere audiovisive protette il fornitore di servizi di rete che, attraverso servizi di anonimizzazione e reindirizzamento dei nomi a dominio, impedisca l’identificazione dei gestori dei portali pirata e ne assicuri la continuità nonostante i blocchi disposti dall’AGCOM, e che dopo la diffida del titolare non adotti le misure ragionevolmente esigibili per far cessare la violazione [nella specie, servizi prestati da Cloudflare a portali “Guardaserie” che diffondevano programmi RTI].
In via d’urgenza possono essere ordinati la cessazione dei servizi ai portali indicati e a quelli riconducibili agli stessi gestori anche con denominazione in parte diversa, il blocco della risoluzione dei nomi a dominio e degli alias con diversi domini di primo livello e la comunicazione dei dati identificativi degli account e dei gestori, con penale per ogni giorno di violazione; il periculum risiede nel danno di difficile quantificazione e rimozione derivante dalla diffusione attuale dei contenuti.