La validità del titolo di proprietà industriale è presupposto del fumus boni iuris, sicché l’eccezione di nullità del marchio può essere esaminata anche in sede cautelare, con effetti limitati alla concessione o al diniego della tutela.
È privo di capacità distintiva, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i., il marchio “HOP ON/HOP OFF” per servizi di autobus turistici, perché l’espressione descrive il servizio che consente di scendere e risalire alle fermate ed era usata in modo generico in Italia già prima della registrazione, come risulta da opuscoli turistici, dizionari di anglicismi e dall’uso di altri operatori; grava sul titolare l’onere di allegare in termini concreti l’acquisto del secondary meaning, che va escluso quando lo stesso titolare abbia usato l’espressione in funzione descrittiva, sempre in associazione al proprio marchio principale [nella specie, reclamo della società licenziataria di City Sightseeing rigettato con condanna alle spese].