Il preuso di un marchio di fatto con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio successivamente registrato da altri, ma conferisce al preutente il diritto di continuare a usarlo nei limiti dell’uso fatto, in un regime di coesistenza con il marchio registrato: può quindi accertarsi in via cautelare, ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.i., che l’uso del segno da parte del preutente come marchio, denominazione, nome a dominio e account social non costituisce contraffazione, senza però inibire l’uso del marchio registrato da parte dei suoi titolari [nella specie, associazione del Museo d’Arte Urbana di Torino, attiva con il segno “M.A.U.” dal 1998, contro gli eredi del fondatore che aveva registrato il marchio].
La nullità della registrazione per mala fede va esclusa quando la stessa associazione abbia riconosciuto, in un contratto di licenza, i diritti esclusivi del registrante; può invece ordinarsi la restituzione delle credenziali dei canali social dell’associazione, con penale per il ritardo.