Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 sull’azione cautelare proposta contro un’impresa con sede in altro Stato membro per la manipolazione dei nomi a dominio del concorrente, volta a reindirizzare gli utenti verso il proprio sito, quando l’impresa convenuta disponga di un sito tradotto in italiano e commercializzi prodotti destinati anche all’Italia, dove l’impresa danneggiata esercita la propria attività, perché il luogo in cui può verificarsi la lesione è il territorio italiano.
Integrano concorrenza sleale la manipolazione del nome a dominio altrui, tutelato analogamente al marchio dagli artt. 22 e 133 c.p.i., in modo che digitandolo si venga reindirizzati al sito del concorrente, l’uso della posta elettronica aziendale dell’impresa danneggiata da parte del suo ex dirigente, divenuto legale rappresentante del concorrente, e l’invio di comunicazioni ai clienti dopo la cessazione del rapporto; il rischio di confusione non è escluso dalla sede estera e dal sito in lingua inglese del concorrente quando identico sia il settore commerciale.
L’inibitoria ha anche funzione preventiva e va disposta pur quando la condotta sia momentaneamente cessata, se ne è concretamente possibile la reiterazione. Il mero decorso del tempo non esclude il periculum, a meno che si siano prodotti risultati irreversibili che rendano inutile l’intervento d’urgenza, e la tolleranza della vittima è esclusa dai suoi reiterati tentativi di ottenere la cessazione delle condotte; la potenziale diffusività degli illeciti commessi attraverso il web aggrava il rischio di pregiudizio.