L’agente che, anziché promuovere per conto della preponente i prodotti contraddistinti dal marchio da questa ideato e lanciato sul mercato, registri a proprio nome lo stesso segno e lo usi con altre imprese per prodotti concorrenti, agisce illegittimamente ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 22 c.p.i.: l’uso della preponente è anteriore e la registrazione è in mala fede, perché l’agente conosceva l’appartenenza del marchio, di cui aveva curato la distribuzione [nella specie, marchio “ÀILOVIU” per gioielli assemblati sul corpo del cliente, commissionato dall’oreficeria a un grafico nel 2023].
Il periculum sussiste per la confusione e lo sviamento di clientela difficilmente riparabili con il risarcimento: può quindi inibirsi l’uso del segno come marchio, nome a dominio e sui profili social, con penale e pubblicazione del dispositivo sul sito e sui canali social dei resistenti, mentre il sequestro può essere negato se non necessario.