Chi chiede in via d’urgenza l’inibitoria della violazione di un patto di non concorrenza che ripartisce clienti e mercati tra due gruppi familiari, dopo la separazione delle rispettive attività mediante cessioni di rami d’azienda, deve provare il contenuto dell’esclusiva: il fumus manca quando l’allegato che individua i mercati riservati sia prodotto privo di sottoscrizioni e comunque assegni al ricorrente il mercato contestato solo in un giorno della settimana, e le prove offerte si riferiscano ad altri giorni [nella specie, pasta fresca venduta da ambulanti in un mercato rionale di Torino].
Non integra appropriazione di pregi la condotta del concorrente descritta in termini generici; il rigetto comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento cautelare.