Per la configurabilità della concorrenza sleale per storno di dipendenti è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale sia posta in essere con modalità tali da non potersi giustificare se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregandone in modo traumatico l’efficienza e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. L’animus nocendi si accerta su base indiziaria, avendo riguardo alle modalità del passaggio, alla quantità e alla qualità del personale, alla sua posizione nell’organigramma, alle difficoltà di sostituzione e ai metodi adottati; non integra storno illecito l’assunzione di dipendenti che si siano candidati spontaneamente o che il concorrente abbia contattato all’esito di una lunga e documentata ricerca di una specifica professionalità, anche quando il loro passaggio abbia creato difficoltà organizzative prontamente superate.
Lo sviamento di clientela è illecito ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. solo se provocato con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, e non lo integra la scelta dei clienti, insoddisfatti del servizio, di seguire presso il nuovo datore di lavoro l’ex dipendente con cui avevano un rapporto fiduciario, perché non è illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona.
La tutela ex art. 2598, n. 3, c.c. contro la scorretta acquisizione di informazioni riservate non richiede i requisiti di segretezza e segretazione dell’art. 98 c.p.i., ma presuppone un complesso organizzato e strutturato di dati che superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo e sia idoneo a fornire al concorrente un vantaggio competitivo che trascenda le capacità del lavoratore acquisito; spetta a chi agisce allegare con precisione quali siano tali informazioni e provarne l’indebito utilizzo.