L’art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 subordina la tutela autorale delle opere del disegno industriale, oltre che al carattere creativo, al requisito del valore artistico, che resta necessario anche dopo la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-683/17 (Cofemel), perché questa non esclude l’operatività dell’art. 17 della direttiva 98/71/CE, secondo cui il cumulo tra tutela autorale e tutela del modello può essere regolato dall’ordinamento nazionale quanto al grado di originalità necessario alla protezione autorale dei disegni e modelli.
Il valore artistico va ricavato da parametri il più possibile oggettivi e dalla percezione che dell’opera si è affermata negli ambienti culturali, e non da criteri soggettivi come la maggiore originalità delle forme rispetto ai prodotti similari o la capacità di suscitare emozioni; sono indicatori, non necessariamente concorrenti, il riconoscimento degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, un valore di mercato che trascenda quello legato alla funzionalità o la creazione da parte di un noto artista. Le allegazioni sui riconoscimenti ottenuti formulate per la prima volta in comparsa conclusionale sono inammissibili perché tardive rispetto alle preclusioni assertive.