Le opere del disegno industriale sono protette dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a. solo se presentano, oltre al carattere creativo, un valore artistico, da ricavare da indicatori oggettivi, anche non concorrenti, quali il riconoscimento degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, un valore di mercato che trascenda la funzionalità o la creazione da parte di un noto artista; restano insufficienti i criteri soggettivi fondati sull’originalità rispetto ai prodotti simili o sulla capacità di suscitare emozioni, esposti al rischio di un soggettivismo arbitrario.
Vanno quindi respinte le domande del designer che non abbia allegato tali indicatori nei termini di preclusione, essendo inammissibili le deduzioni sui premi ricevuti formulate per la prima volta in comparsa conclusionale e relative ad altri prodotti; la domanda di pagamento del compenso professionale va respinta in difetto di allegazione dell’accordo e delle prestazioni rese [nella specie, disegni di lampade realizzati per un’impresa di illuminazione].