Il passaggio contestuale di più dipendenti in posizioni chiave a un’impresa concorrente della stessa zona integra storno illecito ex art. 2598, n. 3, c.c. solo se sia provato l’animus nocendi, desumibile da modalità idonee a disgregare l’organizzazione del concorrente o a sottrargli la clientela, e non dal solo numero o dalla qualifica dei dipendenti passati [nella specie, cinque dipendenti di un’impresa di macchine per il trattamento dell’aria].
Le informazioni aziendali utilizzate dagli ex dipendenti possono rilevare ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. anche se prive dei requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i., purché per loro natura riservate e costituenti un complesso organizzato di dati che superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo lavoratore, così da attribuire al concorrente un vantaggio competitivo; va respinta la domanda che non precisi quali informazioni integrino tale complesso né provi il loro uso indebito, con condanna dell’attrice alle spese.