La riproduzione, la detenzione e la commercializzazione di sementi di una varietà vegetale protetta da privativa comunitaria senza il consenso del costitutore integrano contraffazione ai sensi dell’art. 13 reg. (CE) n. 2100/94 e giustificano l’inibitoria con penale proporzionata alle quantità oggetto di future violazioni [nella specie, pisello proteico “Audit”; penale di 180 euro per tonnellata].
La domanda di concorrenza sleale del costitutore, fondata sulla medesima condotta contraffattoria già integralmente risarcita, va respinta quando il pregiudizio concorrenziale prospettato riguardi in realtà la licenziataria e distributrice esclusiva, unica impresa in rapporto di concorrenza diretta con il convenuto, estromessa dal giudizio per il giudicato formatosi in un precedente processo; la pubblicazione della sentenza può essere negata per la scarsa entità della condotta e il lungo tempo trascorso [nella specie, danno liquidato in circa 3.300 euro con rivalutazione e interessi].