La responsabilità processuale aggravata ricade interamente sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c., senza concorso con la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. o per concorrenza sleale, sicché il danno derivante da un’iniziativa giudiziaria infondata e strumentale deve essere chiesto nel medesimo giudizio in cui essa è stata proposta, e non con un’autonoma azione risarcitoria successiva.
Le iniziative giudiziarie del titolare di un marchio contro il concorrente non sono illecite per il solo fatto di essere risultate infondate, e per sostenere che esse, unitamente a contestazioni stragiudiziali, esprimano un disegno anticoncorrenziale occorre provarne il carattere abusivo o emulativo, finalizzato soltanto alla disgregazione o alla denigrazione del concorrente, nonché la concreta compromissione della sua attività d’impresa, come la perdita di clientela o la contrazione degli ordini e del fatturato; il danno non è in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se non specificamente allegato.