Quando il rigetto della domanda risarcitoria contro la società di revisione si fondi sul difetto di nesso causale e di danno, senza un accertamento inequivoco della violazione delle regole di condotta, cui la motivazione si riferisca soltanto in termini ipotetici, non si forma giudicato interno sull’inadempimento del revisore, che non ha l’onere di proporre appello incidentale.
La presunzione di nesso causale tra l’informazione decettiva del bilancio certificato senza rilievi e la scelta dell’azionista di non disinvestire può essere superata dalla prova, anche indiziaria, che egli non avrebbe comunque venduto, desumibile dal mancato disinvestimento anche dopo il crollo del valore delle azioni, unito agli elementi di allarme presenti nella relazione del collegio sindacale e nei prospetti informativi; tale prova non attiene alla propensione al rischio dell’investitore, ma al suo comportamento successivo.
Il danno da perdita della chance di vendere le azioni a un prezzo conveniente prima del loro tracollo non è risarcibile quando manchi la prova di una reale possibilità di smobilizzo, e perché la tempestiva diffusione di informazioni veritiere al mercato avrebbe soltanto anticipato il crollo delle quotazioni, sicché l’azionista avrebbe potuto evitare la perdita solo sfruttando una conoscenza privilegiata a danno degli altri investitori, forma di tutela che non può essere invocata.