È valida, e non è nulla per difetto di causa o di alea né per difetto della forma prescritta per la donazione, la rendita vitalizia che i soci di un gruppo di società familiari si siano obbligati personalmente e in solido a corrispondere a una congiunta, quando essa costituisca la controprestazione della rinuncia della beneficiaria alla proprietà delle quote che le spettavano nelle società del gruppo. Il contratto non può essere riqualificato come cessione di quote con pagamento dilazionato del prezzo quando la scrittura non faccia alcun riferimento al valore delle partecipazioni né preveda un limite massimo della rendita.
L’obbligo di corrispondere la rendita non si estingue con la scissione delle società e la separazione delle attività tra i rami della famiglia, quando l’accordo ne preveda l’applicazione anche alle società di futura costituzione e gli atti preparatori della divisione abbiano confermato gli impegni verso la beneficiaria, e permane finché gli obbligati restino titolari, anche indirettamente, di quote delle società derivate. Le obbligazioni assunte dai firmatari come persone fisiche li vincolano personalmente, indipendentemente dagli strumenti societari – retribuzioni, distribuzioni di utili, rimborsi di finanziamenti – attraverso i quali le parti avevano previsto di adempiere.
È inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle rate future della rendita vitalizia quando il permanere dell’obbligo dipenda da circostanze future e incerte, quali il mantenimento della titolarità delle quote in capo agli obbligati e la mancata cessione delle società a terzi.