Deve ritenersi amministratore di fatto, responsabile verso il fallimento per le distrazioni successive, il socio unico e amministratore che abbia ceduto quote e carica a un prestanome con un’operazione fittizia, predisposta per condurre la società al fallimento e farne ricadere le responsabilità sul cessionario. La natura fittizia della cessione può desumersi da indici gravi, precisi e concordanti, quali il pagamento di una parte minima del prezzo senza alcuna richiesta del residuo, la cessione pressoché gratuita di una società patrimonialmente sana, l’assenza di qualsiasi interesse apparente del cessionario, il mantenimento in capo al cedente delle deleghe a operare sui conti sociali, la costituzione da parte sua di una nuova società con il medesimo oggetto e lo svuotamento sistematico dei conti; in tal caso le operazioni sui conti, da chiunque materialmente eseguite, sono riconducibili alle scelte gestorie del cedente e a lui imputabili.
Il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare resta residuale anche dopo la novella dell’art. 2486 c.c. e fa salva la prova del maggior danno. Il danno cagionato da condotte distrattive consiste nella corrispondente diminuzione patrimoniale, mentre l’ammontare del passivo dipende da circostanze proprie della formazione dello stato passivo, sicché il risarcimento può eccedere il deficit fallimentare; spetta all’amministratore provare che le uscite dai conti sociali siano state effettuate per esigenze della società.
La domanda con cui il curatore qualifichi come atto distrattivo, fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, il pagamento da questi eseguito a proprio favore a titolo di rimborso di un finanziamento soci non è un’azione revocatoria e appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anziché a quella del tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 24 l. fall.