È inammissibile la domanda cautelare proposta in via autonoma quando penda tra le stesse parti un giudizio di merito avente a oggetto il medesimo diritto, perché ai sensi dell’art. 669 quater c.p.c. essa va proposta al giudice della causa di merito. Il diritto fatto valere è il medesimo quando la domanda cautelare rientri nell’ambito della domanda di accertamento e di inibitoria proposta nel giudizio di merito, anche se la specifica condotta denunciata in sede cautelare non è allegata tra i fatti dedotti in quel giudizio [inibitoria dell’invio a terzi di diffide all’uso del marchio della ricorrente, chiesta mentre pendeva fra le parti un giudizio di contraffazione e di concorrenza sleale comprensivo della domanda di inibire l’uso dei segni anche nelle comunicazioni propagandistiche].