Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’adempimento di obblighi contrattuali, il periculum in mora non è integrato da pregiudizi di natura patrimoniale legati a contestati inadempimenti, che possono essere fatti valere nel giudizio di merito, quando il ricorrente non specifichi se e in quale misura l’adempimento richiesto varrebbe a evitare il pregiudizio lamentato [obblighi di assistenza tecnica, fornitura di ricambi e ritiro delle batterie difettose, sopravvissuti alla risoluzione di un contratto di fornitura di kit di elettrificazione per veicoli commerciali; danno prospettato sulla base di proiezioni della stessa ricorrente, che disponeva di uno stock di batterie e aveva rifiutato di acquistare servizi di diagnostica aggiuntivi a un costo inferiore al danno lamentato].
L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico della parte la cui impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trova applicazione anche al reclamo cautelare, attesa la natura di impugnazione attribuibile a tale procedimento.