Non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di locazione la domanda con cui la cooperativa edilizia chiede l’accertamento dell’esclusione del socio, il rilascio dell’alloggio assegnatogli e il pagamento dell’indennità di occupazione, perché tale domanda non trae origine da un contratto di locazione ma dal rapporto sociale, nel cui ambito le norme statutarie regolano anche l’assegnazione degli alloggi ai soci e le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi che ne derivano [alloggio di proprietà di un fondo di investimento, condotto in locazione dalla cooperativa per assegnarlo in godimento ai soci].
Coloro che nel verbale di assegnazione dell’alloggio sociale abbiano garantito personalmente l’adempimento delle obbligazioni del socio assegnatario rispondono in solido con lui verso la cooperativa dell’indennità di occupazione dovuta dopo l’esclusione, in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c.; l’eccezione con cui uno dei coobbligati deduce che l’obbligato principale è l’assegnatario non assume rilievo in assenza di domande di regresso fra i convenuti [alloggio rimasto occupato dalla ex compagna dell’assegnatario, a sua volta garante, dopo che questi lo aveva lasciato].