Nelle cooperative edilizie il rapporto associativo, che trova fondamento nella libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost. e ribadita per la cooperazione mutualistica dall’art. 45 Cost., ha causa giuridica autonoma rispetto al rapporto di scambio e può sussistere anche quando il socio non abbia un rapporto di scambio in corso di esecuzione, perché il singolo può avere interesse a partecipare all’ente condividendone e contribuendo a realizzarne le finalità sociali e l’interesse allo scambio, ancorché non attuale, può sorgere in futuro. È pertanto illegittima, in mancanza di una norma di legge o di statuto che la preveda, l’esclusione dei soci per il solo fatto di aver riscattato l’alloggio già assegnato in godimento o di non aver presentato di recente domande di assegnazione [cooperativa a proprietà indivisa c.d. multiprogramma, con regolamento di assegnazione fondato sull’anzianità di iscrizione; soci in regola con i contributi e partecipi dell’attività sociale].
L’esclusione di tali soci sarebbe giustificata soltanto se la loro partecipazione compromettesse il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale, circostanza che deve essere supportata da elementi concreti e circostanziati e non può fondarsi sul generico timore di dinamiche distorsive della democraticità dei processi decisionali; la delibera del consiglio di amministrazione che disponga l’esclusione in contrasto con lo statuto è annullabile ai sensi degli artt. 2377, 2388 e 2519 c.c. [esclusione deliberata al solo fine di assecondare la diffida dell’autorità di vigilanza all’esito di un’ispezione].