Nel contratto con obbligazioni reciproche, la parte tenuta ad adempiere per seconda può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento della parte la cui obbligazione doveva essere eseguita prima, anche se le prestazioni non erano previste come contemporanee. L’eccezione è tuttavia contraria a buona fede quando l’eccipiente non abbia mai sollecitato l’adempimento e goda indisturbato del bene che avrebbe dovuto essergli trasferito [società e socio che, convenuti dal socio receduto per il rimborso della quota del carico fiscale dell’operazione di recesso pattuita nell’accordo tra i soci, eccepivano il mancato trasferimento alla società della quota di comproprietà di un portico e di una corte, di cui la società godeva senza averne mai chiesto la stipula].
Quando l’accordo tra i soci che regola il recesso di uno di essi con assegnazione agevolata di immobili ai sensi dell’art. 1, commi 115 e 116, l. n. 208/2015 preveda la ripartizione del carico fiscale dell’operazione secondo le voci indicate in un allegato, non rientra nel carico da ripartire l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione, se non menzionata nell’allegato benché prevedibile al momento dell’accordo. L’imposta sul reddito pagata dal socio receduto in conseguenza dell’assegnazione va invece rimborsata secondo l’aliquota effettivamente applicata in ragione del suo reddito complessivo, e non secondo un’aliquota teorica minore, perché la variabilità dell’aliquota costituisce un’incertezza strutturalmente insita nell’accordo.