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Tribunale di Torino, 28 Ottobre 2025

Spontanea rimozione del segno contraffattivo e insussistenza del periculum per l’inibitoria

Tribunale di Torino, 28 Ottobre 2025
Spontanea rimozione del segno contraffattivo e insussistenza del periculum per l’inibitoria

Sebbene l’art. 131 c.p.i. ammetta l’inibitoria anche per evitare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto, anche in materia industriale non può prescindersi da un apprezzabile grado di pericolo che renda attuale e perdurante il rischio di pregiudizio per il ricorrente. Il periculum in mora difetta quando il resistente, pur contestando la fondatezza della pretesa, abbia rimosso il segno contestato subito dopo la notifica del ricorso cautelare e il ricorrente non alleghi elementi concreti da cui desumere un pericolo di reiterazione, sicché non vi è più alcuna violazione in atto né un concreto rischio di ripetizione [marchio figurativo riprodotto sul sito internet del resistente per contraddistinguere prodotti vegani; unica diffida inviata in periodo di chiusura aziendale e rimasta inosservata, seguita dal deposito del ricorso].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 28/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marisa Gallo
Registro: RG 16732 / 2025
Allegato:
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Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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