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Tribunale di Potenza, 24 Aprile 2025

Residualità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e attualità del danno alla società

Tribunale di Potenza, 24 Aprile 2025
Residualità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e attualità del danno alla società

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha carattere residuale ed è attivabile solo per condotte che non possono essere censurate con rimedi più specifici previsti dal codice civile, per i soli danni che l’amministratore può cagionare alla società, esclusi quelli arrecati direttamente ai soci o ai terzi, e in presenza di un danno attuale. Restano estranee al rimedio le condotte, anche pregiudizievoli, ormai consumate, per le quali il socio può avvalersi delle azioni risarcitorie nei confronti dell’amministratore.

[Nella s.r.l.] difettano l’attualità del pregiudizio e la residualità del rimedio quando la denuncia riguarda un’unica condotta distrattiva risalente a circa due anni prima del ricorso e il socio ricorrente può convocare egli stesso l’assemblea ai sensi dell’art. 2479 c.c. per l’adozione delle determinazioni necessarie, compresa la revoca dell’amministratore o lo scioglimento della società.

La mancata approvazione e il mancato deposito dei bilanci sono di per sé inidonei a provare un danno per la società, perché ne derivano conseguenze eventuali sul piano della responsabilità dell’amministratore, da far valere con l’azione prevista dall’art. 2476 c.c., oltre alle conseguenze previste dall’art. 2630 c.c.

Il procedimento ex art. 2409 c.c., appartenente alla volontaria giurisdizione, si sottrae alle regole ordinarie della domanda e attenua l’onere probatorio del ricorrente, al quale basta offrire elementi da cui emerga il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie, purché idonei a legittimare l’intervento esterno sull’organizzazione sociale. Trattandosi di un rimedio fortemente invasivo, esso si applica solo quando emergono in modo chiaro, e non dubbio o contraddittorio, un’irregolarità gestionale grave e un danno attuale e concreto alla società, imputabile all’amministratore anche sul piano soggettivo; in applicazione del principio di libertà dell’iniziativa economica privata, restano estranei al sindacato giudiziale i profili di opportunità delle scelte gestorie.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. può essere definito anche senza l’audizione personale dell’amministratore quando il ricorso gli è stato ritualmente notificato e il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, a nulla rilevando l’invio irrituale di un certificato medico privo di diagnosi attestante l’impossibilità di presenziare all’udienza.

Data Sentenza: 24/04/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro: RVG 1558 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Davide Paolo Arleo
Davide Paolo Arleo

Dottore in Giurisprudenza. Ho conseguito il titolo presso l'Università Luiss Guido Carli con la votazione di 110/110 con lode e attribuzione della Speciale Menzione Accademica.

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