Il compendio dei dati anagrafici, dei contatti e delle polizze dei clienti costituisce segreto commerciale tutelato dagli artt. 98 e 99 c.p.i. quando il detentore abbia adottato misure di protezione, informatiche e giuridiche, idonee a garantirne la segretezza, e la trasmissione periodica di tali dati sugli indirizzi di posta elettronica personali dei collaboratori, limitata al pacchetto clienti di ciascuno, non fa venir meno la natura segreta delle informazioni né deroga all’obbligo di riservatezza assunto dai collaboratori. L’impegno a osservare la riservatezza anche dopo la cessazione dell’incarico, unito all’obbligo di restituire i documenti e i supporti contenenti i dati, comporta il divieto di utilizzarli, e a maggior ragione di sfruttarli per svolgere un’attività concorrente [ex subagenti di agenzia assicurativa passati a un’agenzia concorrente; credenziali personali e codici fonte che limitavano l’accesso di ciascuno ai propri clienti].
L’inibitoria all’uso dei dati dei clienti, assistita da una penale per ogni cliente acquisito in violazione del provvedimento, non lede il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica degli ex collaboratori, che possono continuare la propria attività procurandosi nuova clientela sul mercato, e non è ineseguibile per indeterminatezza, perché non reprime la libera iniziativa degli ex clienti di rivolgersi a loro, ma sanziona l’uso illecito di dati segreti di esclusiva titolarità dell’impresa.