Quando la clausola di prelazione impropria rimette la determinazione del prezzo, in difetto di accordo, a un esperto nominato dal Presidente del Tribunale e l’istanza di nomina sia stata respinta [per incompetenza, con provvedimento confermato in sede di reclamo], la clausola non può essere attuata, perché la parte ha consumato il potere di chiedere la nomina, che non può essere reiterata senza elementi nuovi, perché gli artt. 1349 e 1473 c.c. non si applicano analogicamente alla prelazione e perché il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. non consente al giudice di sostituirsi alla volontà delle parti accertando direttamente il valore delle partecipazioni; ne consegue il difetto di fumus boni iuris del sequestro giudiziario delle quote cedute al terzo chiesto dal socio che abbia esercitato la prelazione contestando il prezzo.
La clausola statutaria di prelazione cosiddetta impropria, che attribuisce al socio prelazionario anche la facoltà di contestare il prezzo offerto dal terzo e di ottenerne la rideterminazione per accordo o, in difetto, mediante stima di un esperto, è meritevole di tutela entro limiti temporali o di determinazione del corrispettivo analoghi a quelli previsti dall’art. 2469 c.c., sicché è valida sia la clausola che riconosca al socio uscente un prezzo anche irrisorio per non più di due anni, sia quella che, senza limiti di durata, gli attribuisca un corrispettivo non inferiore a quello spettante in caso di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c.
Nel reclamo cautelare le domande rimaste assorbite in primo grado possono essere riproposte ed esaminate, mentre il riesame di quelle respinte o dichiarate improponibili richiede la proposizione di reclamo incidentale, che, anche ammettendone la proposizione tardiva, deve avvenire entro quindici giorni dalla notificazione del reclamo principale.
Il giudice ordinario provvede sulle spese del procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio arbitrale anche nella fase di reclamo.