La cessione di partecipazioni sociali è inesistente e totalmente inefficace quando risulti provato, anche in via presuntiva, che il cessionario indicato nell’atto non vi abbia preso parte, essendo stato vittima di un furto di identità. Dall’inesistenza della cessione consegue l’ordine di cancellazione della relativa iscrizione dal registro delle imprese.
Fondano la prova presuntiva del furto di identità del preteso cessionario la documentata permanenza all’estero alla data della cessione, la distanza del suo domicilio dalla sede della società, lo svolgimento di un’attività estranea all’oggetto sociale, l’assenza di rapporti con le parti e la denuncia da lui sporta per lo scambio di identità.