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Tribunale di Venezia, 10 Novembre 2025

Abuso della maggioranza nell’innalzamento statutario del quorum deliberativo e sterilizzazione del voto della minoranza

Tribunale di Venezia, 10 Novembre 2025
Abuso della maggioranza nell’innalzamento statutario del quorum deliberativo e sterilizzazione del voto della minoranza

La modifica statutaria che innalza il quorum deliberativo, per le decisioni assunte sia con il metodo assembleare sia mediante consultazione scritta, a una percentuale del capitale sociale corrispondente alla somma delle partecipazioni di due soci [70% in una s.r.l. con tre soci titolari del 35%, del 35% e del 30%] è viziata da abuso della maggioranza, in violazione del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto di società, quando non risponde ad alcun concreto interesse sociale e risulta preordinata a ledere i diritti partecipativi del socio di minoranza, perché rende necessario il voto congiunto di quei soci e priva il voto della minoranza di qualsiasi effettiva incidenza, anche quando converga con quello di uno degli altri soci.

La clausola statutaria che richiede una maggioranza rafforzata per determinate materie è di per sé legittima, perché spesso posta a tutela delle minoranze, alle quali garantisce un potere di interdizione volto a conservare i rapporti di forza esistenti all’interno della società. Il socio di minoranza è privo di un diritto di veto sulle deliberazioni, e tuttavia la sterilizzazione del suo diritto di voto al solo fine di lederne i diritti partecipativi è illegittima.

L’esigenza di tutelare l’interesse sociale contro deliberazioni fondate su alleanze occasionali è inidonea a giustificare la modifica statutaria che impone di fatto l’alleanza necessaria tra determinati soci, senza spazio per altre combinazioni di voto, e priva di incidenza il voto dei restanti soci.

Il quorum deliberativo che lo statuto riferisce al «capitale sociale» si calcola sul capitale sociale complessivo; il riferimento al solo capitale rappresentato in assemblea richiede apposite specificazioni sul piano letterale.

L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la delibera è priva di giustificazione nell’interesse della società, perché il voto è ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure quando è il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. Occorre a tal fine che il voto determinante della maggioranza sia stato espresso allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente la maggioranza in danno della minoranza.

L’annullabilità delle deliberazioni viziate da abuso del diritto, pur in assenza di uno specifico riferimento normativo, discende dalla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili anche all’esecuzione del contratto di società. La clausola generale di correttezza e buona fede costituisce un limite funzionale alla discrezionalità della maggioranza quando la decisione risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari a perseguire interessi divergenti da quelli sociali o a ledere i diritti del singolo socio.

Il sindacato giudiziale sulle deliberazioni dei soci esclude il merito e il controllo del potere discrezionale dell’assemblea ed è limitato alla legittimità, comprensiva dell’eccesso o abuso di potere. Fuori dell’ipotesi dell’abuso resta precluso ogni sindacato sui motivi che hanno indotto la maggioranza a votare, perché il principio di maggioranza è funzionale alla formazione della volontà sociale e il dissenso della minoranza ne è una componente fisiologica; la tutela è concedibile soltanto quando la delibera sia priva di un’autonoma giustificazione nei legittimi interessi dei soci di maggioranza e la finalità fraudolenta in danno della minoranza ne costituisca l’unica ragione.

Grava su chi impugna la delibera l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza dell’abuso o dell’eccesso di potere, che di regola si prova mediante presunzioni.

La condizione di procedibilità costituita dal tentativo preliminare di conciliazione previsto dallo statuto è irrilevante nella fase cautelare. Quando lo statuto devolve ad arbitri le controversie sulla validità delle deliberazioni, agli arbitri spetta il potere di sospenderne l’efficacia con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 818-bis c.p.c.; prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale la domanda di sospensione si propone, ai sensi degli artt. 818, comma 2, e 838-ter c.p.c., al giudice che sarebbe competente per il merito, perché la disciplina mira a garantire la tutela cautelare nel tempo che intercorre tra la proposizione della domanda di arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale.

La sospensione prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c., pur riferita dalla norma all’esecuzione della delibera, può avere ad oggetto tutte le deliberazioni il cui contenuto dispositivo vincoli l’operatività sociale e si estende alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni che conservano l’attitudine a produrre effetti giuridici [modifica statutaria del quorum deliberativo].

Nella valutazione comparativa dei pregiudizi prevale quello del socio derivante dallo svuotamento di fatto del suo voto in assemblea rispetto al pregiudizio che la società subirebbe dalla sospensione, specie quando il quorum deliberativo introdotto rischia di condurre alla paralisi assembleare [per i conflitti tra i due soci di maggioranza].

Ente Giudicante: Tribunale di Venezia
Data Sentenza: 10/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Innocenza Vono
Registro: RG 17132 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Ilaria Porro
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