Quando il sequestro conservativo concesso a cautela di una domanda da proporre davanti agli arbitri sia divenuto inefficace ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c. per l’improcedibilità del giudizio arbitrale, il giudice ordinario del merito può concedere un nuovo sequestro a tutela di ragioni sostanzialmente identiche, perché manca la duplicazione di una domanda già decisa nel merito e la nuova misura ristabilisce la continuità di una tutela già ritenuta meritevole, interrotta da un fatto processuale.
L’abuso del processo ricorre quando una parte, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizza strumenti processuali per perseguire, in danno della controparte, finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. È esente da abuso la riproposizione della domanda di merito e della domanda cautelare davanti al giudice ordinario dopo che il giudizio arbitrale sia stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 816-septies c.p.c. per il mancato pagamento degli anticipi agli arbitri [che l’attore abbia rifiutato di versare anche per conto dei convenuti inadempienti], perché la stessa legge ammette che, per ragioni puramente economiche, la clausola compromissoria si intenda rinunciata e si apra la via del giudizio ordinario sulla stessa controversia, sicché la conseguente duplicazione dei giudizi è legittimata dalla norma.
Sussiste il fumus della responsabilità dell’amministratore che abbia proseguito l’attività caratteristica dopo lo scioglimento della società per perdita del capitale, occultata per anni con artifici di bilancio, fino alla nomina del liquidatore. Il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività anche dopo la nomina del liquidatore [mancata restituzione dell’azienda alberghiera condotta in affitto nonostante la risoluzione del contratto] va quantificato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, che tiene conto delle utilità percepite dall’esercizio dell’attività; in difetto dei documenti necessari a tale calcolo, l’importo dei canoni maturati per la mancata restituzione è inidoneo, in sede cautelare, a fondare il fumus del credito risarcitorio.
Il periculum in mora per il sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore può essere desunto dalla grave incuria delle regole di buona gestione e dei diritti dei creditori manifestata nel corso della gestione [concorso nella redazione di bilanci artefatti], quale indice di pericolo soggettivo. La mancanza di atti dispositivi è irrilevante quando il patrimonio dell’amministratore sia rimasto vincolato da un precedente sequestro fino alla dichiarazione della sua inefficacia.